Il decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015) ha stabilito che l’obbligo di presentare le domande di garanzia al Fondo soltanto su operazioni di nuova concessione e erogazione vale esclusivamente per la garanzia diretta, esentando da tale limitazione le richieste di controgaranzia presentate da confidi e altri fondi di garanzia.
A tale proposito, il RTI gestore specifica che la nuova norma non è immediatamente applicabile in quanto per diventare operativa ha necessità di un apposito decreto ministeriale attuativo. Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto, dunque, i criteri di ammissibilità per quanto riguarda le operazioni di controgaranzia rimangono invariati. Il provvedimento attuativo del Ministero dovrà regolamentare le modalità di trasferimento all’impresa dei vantaggi derivanti dalla concessione della garanzia pubblica, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.